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L’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione rappresenta un importante momento di crescita per gli alunni che, per la prima volta, sono chiamati a dar prova delle proprie competenze.
Secondo quanto stabilito dalla normativa, ai fini dell’ammissione agli Esami di Stato, l’alunno deve aver conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, valutate con l’attribuzione di un unico voto.
Il Consiglio di Classe formula per ciascun alunno un giudizio di idoneità o voto di ammissione espresso in decimi, in considerazione del percorso scolastico compiuto dall’allievo nella Scuola Secondaria di I grado.
Tale giudizio terrà conto del percorso scolastico triennale.
Lo svolgimento degli Esami di Stato prevede prove scritte e un colloquio multidisciplinare.
Le prove scritte sono di Italiano, Matematica e Lingue straniere (Inglese e seconda lingua in un’unica prova).
Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione per valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo e alla capacità di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Si tratta di una vera prova di competenza attraverso la realizzazione di un percorso progettuale che coinvolgerà l’alunno durante l’ultimo anno del corso di studi.
Durante l’anno scolastico gli alunni vengono informati sui criteri e sulle modalità di svolgimento d’esame e preparati alle prove mediante somministrazione di verifiche che simulino quelle finali.
Criteri per l’ammissione o non ammissione all’Esame di Stato
Per quanto concerne nello specifico la scuola secondaria di primo grado l'ammissione all'Esame di Stato è inoltre vincolata a:
non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l’esclusione dallo scrutinio finale;
aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell’esame).
aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'allievo all'Esame di Stato, anche in presenza dei requisiti sopra citati.
Criteri per l’attribuzione del voto di ammissione all’Esame di Stato
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce ai soli allievi ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'allievo un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.
La valutazione dell’ammissione dell’allievo è il risultato di un processo valutativo, onnicomprensivo delle valutazioni operate durante tutto il percorso scolastico. Il voto di ammissione è quindi espresso dal Consiglio di Classe e prende in considerazione il percorso scolastico compiuto dall’allievo nel TRIENNIO della scuola secondaria di primo grado.
Nel nostro istituto, con delibera n°19 del Collegio docenti del 4 aprile 2019, è formulato secondo il seguente criterio:
media aritmetica delle valutazioni finali (secondo quadrimestre) ottenute dall’allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo grado secondo le seguenti percentuali: 25% per la media del secondo quadrimestre del primo anno, 25% per la media del secondo quadrimestre del secondo anno, 50% per la media del secondo quadrimestre del terzo anno, sempre escludendo il giudizio di IRC/AA (nel caso di allievi ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni dell'anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva; nel caso di allievi provenienti da altri paesi si tiene conto delle valutazioni ricevute nei paesi d’origine qualora reperibili, altrimenti si considera l’esclusiva frequenza presso il nostro Istituto).
Il voto d'esame, è frutto della media tra la media dei voti (voti in decimi) ottenuti nelle singole prove e il giudizio di idoneità. Se la valutazione conseguita è un mezzo voto si arrotonda per eccesso. La lode viene attribuita solo se si è stati ammessi all’esame con 10 e sono stati conseguiti tutti 10 nelle prove d'esame.