L’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione rappresenta un importante momento di crescita per gli alunni che, per la prima volta, sono chiamati a dar prova delle proprie competenze.
Secondo quanto stabilito dalla normativa, ai fini dell’ammissione agli Esami di Stato, l’alunno deve aver conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, valutate con l’attribuzione di un unico voto.
Il Consiglio di Classe formula per ciascun alunno un giudizio di idoneità o voto di ammissione espresso in decimi, in considerazione del percorso scolastico compiuto dall’allievo nella Scuola Secondaria di I grado.
Tale giudizio terrà conto del percorso scolastico triennale.
Lo svolgimento degli Esami di Stato prevede prove scritte e un colloquio multidisciplinare.
Le prove scritte sono di Italiano, Matematica e Lingue straniere (Inglese e seconda lingua in un’unica prova).
Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione per valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo e alla capacità di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Si tratta di una vera prova di competenza attraverso la realizzazione di un percorso progettuale che coinvolgerà l’alunno durante l’ultimo anno del corso di studi.
Durante l’anno scolastico gli alunni vengono informati sui criteri e sulle modalità di svolgimento d’esame e preparati alle prove mediante somministrazione di verifiche che simulino quelle finali.
Criteri per l’ammissione o non ammissione all’Esame di Stato
Gli art. 3 e 6 del decreto legislativo n. 62/2017 intervengono sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli allievi della scuola primaria e secondaria di primo grado e all’Esame di Stato per gli allievi della scuola secondaria di primo grado. L’ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione.
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli allievi eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell’ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l’alunna o l’allievo alla classe successiva. La decisione è assunta all’unanimità per la scuola primaria e a maggioranza per la scuola secondaria di primo grado.
Per la scuola secondaria occorre infine aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato.
Per quanto concerne nello specifico la scuola secondaria di primo grado l’ammissione all’Esame di Stato è inoltre vincolata a:
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l’esclusione dallo scrutinio finale;
- aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell’esame).
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell’allievo all’Esame di Stato, anche in presenza dei requisiti sopra citati.
Criteri per l’attribuzione del voto di ammissione all’Esame di Stato
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce ai soli allievi ammessi all’Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi. Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all’allievo un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.
La valutazione dell’ammissione dell’allievo è il risultato di un processo valutativo, onnicomprensivo delle valutazioni operate durante tutto il percorso scolastico. Il voto di ammissione è quindi espresso dal Consiglio di classe e prende in considerazione il percorso scolastico compiuto dall’allievo nel TRIENNIO della scuola secondaria di primo grado.
Nel nostro Istituto è formulato secondo il seguente criterio: media ponderata delle valutazioni finali (secondo quadrimestre) ottenute dall’allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo grado secondo le seguenti percentuali: 15% per la media del primo anno, 25% per la media del secondo anno, 60% per la media del terzo anno, sempre escludendo il giudizio di IRC/AA e di comportamento; nel caso di allievi ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni dell’anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva; nel caso di allievi provenienti da altri paesi si tiene conto delle valutazioni ricevute nei paesi d’origine qualora reperibili, altrimenti si considera l’esclusiva frequenza presso il nostro IC.
La valutazione nell’Esame di Stato
La valutazione finale del primo ciclo è la media tra il voto di ammissione all’Esame di Stato e la media dei voti delle quattro prove sostenute durante l’Esame di Stato (prove scritte di italiano, matematica, inglese e seconda lingua comunitaria, colloquio orale), con approssimazione matematica.
La lode viene attribuita secondo i criteri che la commissione d’esame stabilisce in sede di riunione plenaria, all’avvio degli esami di Stato.
Per quanto riguarda il colloquio orale dell’esame di Stato, i criteri condivisi dal Collegio di plesso sono i seguenti:
- il percorso orale parte da un interesse personale e/o da un’esperienza realizzata a scuola o anche al di fuori (manufatto, viaggio, foto, disegno, poesia, brano musicale, ecc), motivando la propria scelta e a partire dalla quale lo studente realizza un approfondimento;
- l’alunno documenta la creazione, il percorso e del processo di realizzazione e condivide la motivazione per cui è stato scelto l’argomento o il prodotto;
- l’alunno prevede collegamenti con discipline, percorsi di studio e approfondimenti compresi all’interno dei tre anni di apprendimento;
- l’alunno prevede un approfondimento e collegamento della disciplina trasversale di educazione civica.
Il percorso sarà presentato con una modalità scelta dall’alunno come un cartello, un manufatto o altre forme comunicative (PPT…). Il coordinatore di classe creerà un drive, condiviso con l’intero consiglio di classe, nel quale l’alunno caricherà il proprio percorso nelle diverse fasi di lavoro.
I tempi di realizzazione e la consegna delle diverse fasi del lavoro per gli alunni vengono comunicati dai coordinatori agli studenti.
I docenti prenderanno visione dei documenti prima del colloquio in modo da organizzare domande o riflessioni per valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e soprattutto competenze previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo senza dimenticare la padronanza delle competenze di educazione civica.